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Amministrative 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Come si vota

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni
della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.



L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo
nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato
sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di
sindaco sia per la lista collegata prescelta;

•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo
nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di
sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto
disgiunto”);

•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo
nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito
solo al candidato alla carica di sindaco; 

•    per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così
espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco
ad essa collegato; 

•    solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo
(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e
luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di
appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista
stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista
cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa
collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un
voto disgiunto.

 E’ importante evidenziare che:
-    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi
nella lista votata;

-    ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla
carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste
devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda
preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato
abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco
si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi
rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero
di voti con i contrassegni delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando, con la matita
copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che
si intende votare. 
 


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